CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2502

Decisione in ordine alla fusione.

In vigore dal 1 gen 2004
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all' solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2502

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