CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2494

Deposito delle somme non riscosse.

In vigore dal 1 gen 2004
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell', devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2494

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