CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2489

Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori.

In vigore dal 1 gen 2004
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2489

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