CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 2489
2748 / 3261Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori.
In vigore dal 1 gen 2004
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2489