CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2488

Organi sociali.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2488

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo