CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2491

Poteri e doveri particolari dei liquidatori.

In vigore dal 1 gen 2004
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2491

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo