CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2493

Approvazione tacita del bilancio.

In vigore dal 1 gen 2004
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2493

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