CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 2493
Approvazione tacita del bilancio.
In vigore dal 1 gen 2004
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2493