CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2485

Obblighi degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'..

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2002.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2485

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