CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. V
Art. 2481
Aumento di capitale.
In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2481