CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. V
Art. 2482
Riduzione del capitale sociale.
In vigore dal 29 feb 2004
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell', mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2482