CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. III

Art. 2478

Libri sociali obbligatori.

In vigore dal 7 apr 2010
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell', la società deve tenere: 1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2; 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'; la relativa documentazione è conservata dalla società; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.... I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2478

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