CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. II

Art. 2474

Operazioni sulle proprie partecipazioni.

In vigore dal 1 gen 2004
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2474

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