Art. 2469
Trasferimento delle partecipazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2469
Trasferimento delle partecipazioni.
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La regola generale prevede che le partecipazioni possano essere liberamente cedute sia tra persone in vita sia per eredità, a meno che l'atto costitutivo non stabilisca diversamente. Se però l'atto costitutivo vieta del tutto il trasferimento, oppure lo subordina al gradimento insindacabile di determinati soggetti senza limiti o condizioni, o ancora impedisce il passaggio per causa di morte, il socio o i suoi eredi hanno diritto di recedere dalla società. L'atto costitutivo può comunque fissare un periodo iniziale di attesa, della durata massima di due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione, prima del quale non è possibile esercitare tale recesso.
La norma stabilisce il principio generale della libera circolazione delle partecipazioni sociali, tutelando al contempo l'autonomia della società e il diritto del socio o dei suoi eredi di uscire dalla società qualora il trasferimento sia vietato o reso eccessivamente vincolato.
La norma si applica ai soci, agli eredi dei soci e agli organi sociali o terzi coinvolti nelle clausole di gradimento o trasferimento previste dall'atto costitutivo.
Un socio intende vendere la propria partecipazione, ma l'atto costitutivo prevede che la vendita debba essere approvata dagli altri soci senza indicare alcun criterio o limite oggettivo. Trovandosi di fronte a un gradimento del tutto discrezionale, il socio ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'articolo 2473.
La norma non prevede specifiche sanzioni o adempimenti obbligatori a carico delle parti, salvo la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell'articolo 2473 e l'eventuale rispetto del termine fino a due anni stabilito dall'atto costitutivo.
La disposizione è stata modificata dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (tramite l'art. 3, comma 1) e successivamente ritoccata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 (art. 5, comma 1, lettera nn, di rettifica e coordinamento).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.