Art. 2464
Conferimenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2464
Conferimenti.
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La disposizione prevede che il valore totale dei conferimenti debba coprire almeno l'intero capitale sociale e che, salvo diversa pattuizione, si debba conferire denaro. Possono comunque essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, inclusi beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi garantiti da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo va versato almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro (l'intero ammontare se la società è unipersonale) e l'intero soprapprezzo. I conferimenti in natura o crediti devono essere integralmente liberati subito, mentre la garanzia per prestazioni d'opera può essere sostituita da cauzione in denaro se l'atto lo prevede.
La norma mira a garantire l'effettiva formazione e l'integrità del capitale sociale, stabilendo cosa può essere conferito dai soci e con quali modalità e garanzie.
Si applica ai soci che partecipano alla costituzione della società o che effettuano conferimenti, nonché all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo.
Un socio costituisce una società insieme ad altri e decide di conferire denaro: all'atto della sottoscrizione versa all'organo amministrativo il 25% dell'importo dovuto e l'eventuale soprapprezzo. Un altro socio decide invece di conferire un bene in natura, la cui quota corrispondente viene liberata integralmente al momento della sottoscrizione.
Obbligo di versare all'organo amministrativo almeno il 25% del conferimento in denaro e l'intero soprapprezzo alla sottoscrizione (100% in caso di atto unilaterale); obbligo di liberare integralmente le quote per beni in natura e crediti alla sottoscrizione; obbligo di effettuare i versamenti residui entro 90 giorni se viene meno la pluralità dei soci.
L'articolo è stato modificato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con relativo errata corrige del 4 luglio 2003) mediante l'art. 3, comma 1. Successivamente, il comma 4 è stato modificato dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99) in forza dell'art. 9, comma 15-bis, lettere a e b.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.