CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. II

Art. 2464

Conferimenti.

In vigore dal 23 ago 2013
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli . Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2464

In sintesi

La disposizione prevede che il valore totale dei conferimenti debba coprire almeno l'intero capitale sociale e che, salvo diversa pattuizione, si debba conferire denaro. Possono comunque essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, inclusi beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi garantiti da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo va versato almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro (l'intero ammontare se la società è unipersonale) e l'intero soprapprezzo. I conferimenti in natura o crediti devono essere integralmente liberati subito, mentre la garanzia per prestazioni d'opera può essere sostituita da cauzione in denaro se l'atto lo prevede.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'effettiva formazione e l'integrità del capitale sociale, stabilendo cosa può essere conferito dai soci e con quali modalità e garanzie.

A chi si applica

Si applica ai soci che partecipano alla costituzione della società o che effettuano conferimenti, nonché all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo.

Esempio pratico

Un socio costituisce una società insieme ad altri e decide di conferire denaro: all'atto della sottoscrizione versa all'organo amministrativo il 25% dell'importo dovuto e l'eventuale soprapprezzo. Un altro socio decide invece di conferire un bene in natura, la cui quota corrispondente viene liberata integralmente al momento della sottoscrizione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di versare all'organo amministrativo almeno il 25% del conferimento in denaro e l'intero soprapprezzo alla sottoscrizione (100% in caso di atto unilaterale); obbligo di liberare integralmente le quote per beni in natura e crediti alla sottoscrizione; obbligo di effettuare i versamenti residui entro 90 giorni se viene meno la pluralità dei soci.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con relativo errata corrige del 4 luglio 2003) mediante l'art. 3, comma 1. Successivamente, il comma 4 è stato modificato dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99) in forza dell'art. 9, comma 15-bis, lettere a e b.

Domande frequenti

Cosa è possibile conferire nella società?Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi assistite da idonea garanzia assicurativa o fideiussione bancaria.
Quanto deve essere versato subito in caso di conferimento in denaro?Al momento della sottoscrizione deve essere versato all'organo amministrativo almeno il venticinque per cento del conferimento in denaro e l'intero soprapprezzo, oppure l'intero importo se la società è costituita con atto unilaterale.
Cosa succede ai versamenti ancora dovuti se resta un unico socio?Se viene meno la pluralità dei soci, tutti i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro il termine di novanta giorni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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