Art. 2460
Modificazioni dell'atto costitutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2460
Modificazioni dell'atto costitutivo.
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Per modificare l'atto costitutivo non basta la sola volontà della maggioranza assembleare. La delibera deve essere approvata dall'assemblea con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria della società per azioni. Inoltre, è necessario il consenso unanime di tutti i soci accomandatari. Senza l'approvazione congiunta dell'assemblea e di tutti gli accomandatari, la modifica non è valida.
La norma tutela i soci accomandatari garantendo loro un potere di veto sulle modifiche dell'atto costitutivo, bilanciando così la loro responsabilità con le decisioni assembleari.
Si applica all'assemblea dei soci e a tutti i soci accomandatari della società.
Una società decide di modificare il proprio atto costitutivo per cambiare la sede sociale. L'assemblea approva la modifica con la maggioranza dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Tuttavia, la modifica diventa efficace solo dopo che tutti i soci accomandatari hanno espresso la propria approvazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere obbligatoriamente deliberate con le maggioranze dell'assemblea straordinaria della società per azioni e approvate da tutti i soci accomandatari.
L'articolo 2460 è stato modificato dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.