CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VI

Art. 2457

Sostituzione degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2457

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