CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI
Art. 2452
Responsabilità e partecipazioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2452