CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2447
Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
In vigore dal 1 gen 2004
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall', gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447