CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2442

Passaggio di riserve a capitale.

In vigore dal 1 gen 2004
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2442

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