CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2442
Passaggio di riserve a capitale.
In vigore dal 1 gen 2004
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2442