Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell' e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto,... per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'.
Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all', quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all', avvalendosi delle disposizioni contenute nell', il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all', terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all' la dichiarazione prevista all', terzo comma, lettera d).
Lo statuto può concedere agli amministratori il potere di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, fino a un limite prefissato e per una durata massima di cinque anni. Questa delega può essere inserita sia all'atto della costituzione sia tramite successiva modifica statutaria, e può includere decisioni specifiche come l'esclusione o limitazione del diritto di opzione o conferimenti in natura. La decisione degli amministratori richiede un verbale redatto da un notaio e la successiva iscrizione nel registro delle imprese. In caso di aumenti con conferimento di beni in natura senza perizia d'esperto ordinaria, l'efficacia resta sospesa per trenta giorni per permettere a una quota qualificata di soci di richiedere una nuova stima.
Perché esiste questa norma
La norma consente allo statuto di delegare l'aumento del capitale sociale agli amministratori, rendendo l'operazione più rapida e flessibile entro limiti di tempo e di valore ben definiti a tutela della società e dei soci.
A chi si applica
Si applica agli amministratori, ai soci e agli organi societari delle società per azioni e delle realtà societarie che adottano questa specifica disciplina statutaria.
Esempio pratico
L'assemblea dei soci modifica lo statuto delegando l'organo amministrativo ad aumentare il capitale fino a un milione di euro nell'arco di tre anni. Gli amministratori deliberano poi un primo aumento da 300.000 euro facendolo verbalizzare da un notaio, che provvede al deposito nel registro delle imprese.
Adempimenti e conseguenze
Il verbale della delibera di aumento deve essere redatto da un notaio e iscritto nel registro delle imprese. In caso di conferimenti in natura disciplinati da norme speciali, il conferimento non ha efficacia prima di trenta giorni dall'iscrizione (salvo consenso di tutti i soci) e, in assenza di richieste di nuova valutazione da parte dei soci qualificati, gli amministratori devono depositare le attestazioni e dichiarazioni prescritte.
Cosa è cambiato
L'articolo 2443 è stato modificato prima dal provvedimento 086U0030 (art. 23, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1); infine, con il Decreto Legislativo 29 novembre 2010, n. 224 (art. 1, comma 8), è stato introdotto un nuovo comma dopo il terzo per disciplinare i conferimenti di beni in natura e crediti senza perizia d'esperto.
Domande frequenti
Per quanto tempo può essere concessa la delega di aumento del capitale agli amministratori?La delega può essere attribuita per un periodo massimo di cinque anni, calcolati dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla data della deliberazione di modifica dello statuto.
Quali formalità sono richieste per la delibera degli amministratori di aumento del capitale?Il relativo verbale deve essere redatto necessariamente da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel registro delle imprese.
Cosa possono fare i soci in caso di conferimenti in natura senza perizia ordinaria?I soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale precedente possono richiedere entro trenta giorni dall'iscrizione della delibera che si proceda a una nuova valutazione.