CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2439

Sottoscrizione e versamenti.

In vigore dal 1 gen 2004
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell', i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall', secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2439

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