CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2438

Aumento di capitale.

In vigore dal 1 gen 2004
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2438

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo