Art. 2438 · Aumento di capitale.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X

Art. 2438

2681 / 3280

Aumento di capitale.

In vigore dal 1 gen 2004
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2438