CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2438
2662 / 3261Aumento di capitale.
In vigore dal 1 gen 2004
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2438