CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2440
Conferimenti di beni in natura e di crediti.
In vigore dal 8 gen 2011
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli , terzo e quinto comma, e 2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli .
Ai fini dell'applicazione dell', primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell', sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l', secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall', primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all', terzo comma, è allegata all'attestazione prevista dall'.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell', secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell', secondo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2440