CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2444

Iscrizione nel registro delle imprese.

In vigore dal 1 gen 2004
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2444

In sintesi

Quando vengono sottoscritte nuove azioni a seguito di un aumento di capitale, gli amministratori hanno il compito di formalizzare l'operazione. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, devono depositare un'attestazione presso il registro delle imprese per certificarne l'avvenuta esecuzione. Fino a quando questa registrazione non viene completata, la società non può in alcun modo menzionare il capitale aumentato nei propri atti. Questa procedura assicura la corretta pubblicità legale dell'avvenuta operazione societaria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la trasparenza e la certezza verso i terzi in merito all'effettiva esecuzione dell'aumento di capitale sociale. Serve inoltre a evitare che la società utilizzi formalmente il nuovo valore del capitale prima che sia stato ufficialmente reso pubblico.

A chi si applica

La norma si applica agli amministratori delle società per azioni e, in generale, alle società che deliberano ed eseguono un aumento di capitale tramite emissione di nuove azioni.

Esempio pratico

Una società conclude con successo la sottoscrizione di un pacchetto di nuove azioni emesse per finanziare nuovi progetti. Gli amministratori provvedono a depositare entro trenta giorni l'attestazione di avvenuta esecuzione al registro delle imprese. Fino al momento della registrazione effettiva, la società continua a indicare nei documenti societari e nelle comunicazioni ufficiali il valore del capitale sociale precedente.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli amministratori di depositare al registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sottoscrizione delle azioni, l'attestazione di eseguito aumento di capitale; divieto assoluto di menzionare l'aumento del capitale negli atti della società prima dell'avvenuta iscrizione.

Cosa è cambiato

La disposizione è stata modificata dal provvedimento 086U0030 (art. 24, comma 1). Successivamente, la Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, comma 2) ha abrogato il secondo comma dell'articolo. Infine, il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1) ha introdotto un'ulteriore modifica alla disciplina dell'articolo.

Domande frequenti

Entro quale termine gli amministratori devono depositare l'attestazione dell'aumento di capitale?Gli amministratori devono depositare l'attestazione per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.
Cosa deve contenere il documento da depositare al registro delle imprese?Il documento deve contenere un'attestazione da parte degli amministratori che certifica che l'aumento del capitale è stato effettivamente eseguito.
È possibile indicare il nuovo capitale sociale negli atti societari prima dell'iscrizione?No, la norma vieta espressamente di menzionare l'aumento di capitale negli atti della società fino a quando non sia avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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