Art. 2444
Iscrizione nel registro delle imprese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2444
Iscrizione nel registro delle imprese.
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Quando vengono sottoscritte nuove azioni a seguito di un aumento di capitale, gli amministratori hanno il compito di formalizzare l'operazione. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, devono depositare un'attestazione presso il registro delle imprese per certificarne l'avvenuta esecuzione. Fino a quando questa registrazione non viene completata, la società non può in alcun modo menzionare il capitale aumentato nei propri atti. Questa procedura assicura la corretta pubblicità legale dell'avvenuta operazione societaria.
La norma mira a garantire la trasparenza e la certezza verso i terzi in merito all'effettiva esecuzione dell'aumento di capitale sociale. Serve inoltre a evitare che la società utilizzi formalmente il nuovo valore del capitale prima che sia stato ufficialmente reso pubblico.
La norma si applica agli amministratori delle società per azioni e, in generale, alle società che deliberano ed eseguono un aumento di capitale tramite emissione di nuove azioni.
Una società conclude con successo la sottoscrizione di un pacchetto di nuove azioni emesse per finanziare nuovi progetti. Gli amministratori provvedono a depositare entro trenta giorni l'attestazione di avvenuta esecuzione al registro delle imprese. Fino al momento della registrazione effettiva, la società continua a indicare nei documenti societari e nelle comunicazioni ufficiali il valore del capitale sociale precedente.
Obbligo per gli amministratori di depositare al registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sottoscrizione delle azioni, l'attestazione di eseguito aumento di capitale; divieto assoluto di menzionare l'aumento del capitale negli atti della società prima dell'avvenuta iscrizione.
La disposizione è stata modificata dal provvedimento 086U0030 (art. 24, comma 1). Successivamente, la Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, comma 2) ha abrogato il secondo comma dell'articolo. Infine, il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1) ha introdotto un'ulteriore modifica alla disciplina dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.