Art. 2444 · Iscrizione nel registro delle imprese.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2444

2668 / 3261

Iscrizione nel registro delle imprese.

In vigore dal 1 gen 2004
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2444