CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2444
2668 / 3261Iscrizione nel registro delle imprese.
In vigore dal 1 gen 2004
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2444