Art. 2452 · Responsabilità e partecipazioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VI

Art. 2452

2696 / 3261

Responsabilità e partecipazioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2452