Art. 2460 · Modificazioni dell'atto costitutivo.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VI

Art. 2460

2704 / 3261

Modificazioni dell'atto costitutivo.

In vigore dal 1 gen 2004
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2460