CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI
Art. 2460
2704 / 3261Modificazioni dell'atto costitutivo.
In vigore dal 1 gen 2004
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2460