CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. II
Art. 2474
2721 / 3261Operazioni sulle proprie partecipazioni.
In vigore dal 1 gen 2004
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2474