Art. 2480
Modificazioni dell'atto costitutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2480
Modificazioni dell'atto costitutivo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2480
La disposizione prevede che qualsiasi modifica dell'atto costitutivo debba essere decisa dall'assemblea dei soci secondo quanto regolato dall'articolo 2479-bis. Inoltre, il verbale della relativa deliberazione deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio. A tale procedura si applicano infine le regole previste dall'articolo 2436.
La norma stabilisce le modalità formali e decisionali necessarie per apportare modifiche all'atto costitutivo della società.
Si applica ai soci che compongono l'assemblea e al notaio incaricato di redigere il verbale delle modificazioni dell'atto costitutivo.
I soci di una società decidono in assemblea di modificare una clausola del proprio atto costitutivo. Per rendere valida la decisione, si riuniscono deliberando secondo l'articolo 2479-bis e fanno redigere il relativo verbale a un notaio, applicando l'articolo 2436.
È richiesto l'adempimento della redazione del verbale da parte di un notaio e l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 2436; non sono indicate esplicite sanzioni nel testo.
L'articolo è stato modificato dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.