Art. 2480 · Modificazioni dell'atto costitutivo.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. V

Art. 2480

2734 / 3261

Modificazioni dell'atto costitutivo.

In vigore dal 1 gen 2004
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2480