Art. 2481 · Aumento di capitale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. V

Art. 2481

2735 / 3261

Aumento di capitale.

In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2481