CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 2488
2747 / 3261Organi sociali.
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2488