Art. 2498 · Continuità dei rapporti giuridici.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2498

2369 / 3261

Continuità dei rapporti giuridici.

In vigore dal 1 gen 2004
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2498