Questo termine è definito da 23 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
Fonte: reg-2016-12-19-2372 — art. 3 →valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
Fonte: reg-2018-12-17-2025 — art. 2 →una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
Fonte: reg-2018-12-17-2058 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2021-01-28-90 — art. 3 →valutazioni quantitative dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2021-01-28-91 — art. 2 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2022-01-27-110 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2023-01-30-194 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2023-01-30-195 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e, secondo un esame scientifico, di qualità sufficiente alla formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2024-01-10-259 — art. 2 →la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e di approssimazioni, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2023-11-20-2638 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
Fonte: reg-2019-12-16-2236 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2024-11-18-2903 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2025-01-30-219 — art. 2 →una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2026-01-26-266 — art. 2 →la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2025-12-01-2454 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2015-01-19-104 — art. 3 →una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2016-01-22-72 — art. 3 →valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2020-01-27-123 — art. 3 →valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2021-01-28-92 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future
Fonte: reg-2022-01-27-109 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, compresi gli indicatori proxy, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2024-01-10-257 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2025-01-30-202 — art. 3 →la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico
Fonte: reg-2026-01-26-249 — art. 3 →