Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2018
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock ogni anno;
b) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:2025:oj#art-2