Art. 4
TAC stabiliti dagli Stati membri
In vigore dal 17 dic 2018
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 è stabilito dal Portogallo.
2. Il TAC stabilito dal Portogallo:
a)
è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)
consente:
i)
se si dispone di una valutazione analitica, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi;
ii)
se la valutazione analitica non è disponibile o è incompleta, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione del presente regolamento il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
il TAC adottato;
b)
i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;
c)
informazioni dettagliate per quanto riguarda la conformità al paragrafo 2 del TAC adottato.
Storico versioni
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