Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 gen 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «peschereccio di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato; b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo; c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato; d) «totale ammissibile di catture» (TAC): i) nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock; e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico; g) «TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica; h) «TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione; i) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); j) «registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; k) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009; l) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione; m) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (FAD – fish aggregating device) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.
Storico versioni

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