Art. 24

Trasferimenti o scambi di contingenti

In vigore dal 30 gen 2025
Trasferimenti o scambi di contingenti 1.   Qualora le norme di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discuterne con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione. 2.   Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva tale proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell’ORGP interessato, conformemente alle norme di tale organizzazione. 3.   La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato. 4.   Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell’accordo con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
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Trasferimenti o scambi di contingenti (Art. 24 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo