Art. 1
Oggetto
In vigore dal 30 gen 2025
Oggetto
1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2025 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per l’anno 2026;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il 2025, nonché i limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che coprono il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell’accordo SIOFA;
d)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 nella zona della convenzione della commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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