Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 gen 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato; b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo; c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato; d) «totale ammissibile di catture» (TAC): i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all', paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock; e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future; g) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all', punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009; j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione; k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio; l) «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo