Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 gen 2022
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti: a) pescherecci dell'Unione; b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche: a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e b) alla pesca commerciale da riva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:109:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo