Art. 1

Oggetto

In vigore dal 27 gen 2022
Oggetto 1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2023; b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2022, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2022 al 31 gennaio 2023; c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo