Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 27 gen 2022
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all' e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle relative disposizioni di applicazione.
3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all' del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.
Storico versioni
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