Art. 20

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 27 gen 2022
Autorizzazioni di pesca 1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A. 2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:109:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorizzazioni di pesca (Art. 20 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo