Art. 21
Trasferimenti e scambi di contingenti
In vigore dal 27 gen 2022
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1 , la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se la Commissione approva la proposta, esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi Ciò non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2023 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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