Art. 7

Applicazione di TAC provvisori

In vigore dal 27 gen 2022
Applicazione di TAC provvisori 1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2022 in linea con l'esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali. 2.   Le navi dell'Unione possono pescare stock soggetti alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso alle navi dell'Unione l'accesso alle proprie acque.
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Applicazione di TAC provvisori (Art. 7 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo