Art. 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 27 gen 2022
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se: a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito. 2.   Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
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Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo