Art. 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

In vigore dal 27 gen 2022
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e 1.   Per il periodo di cui all', paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II. 2.   La Commissione può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   La Commissione può può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo