registro della flotta peschereccia dell'unione

Questo termine è definito da 8 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.

Fonte: reg-2017-02-06-218art. 2

il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2014-01-20-43art. 3

il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2015-01-19-104art. 3

il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2016-01-22-72art. 3

il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2017-01-20-127art. 3

il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2018-01-23-120art. 3

il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2022-01-27-109art. 3

il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Fonte: reg-2024-01-10-257art. 3
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